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Direttiva anti-burocrazia
La direttiva di Gruppo n.10 del 6 maggio 2010 consente al contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, interessata da un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale o da una sentenza dell’Autorità giudiziaria, oppure da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, di presentare all’Agente della riscossione una istanza di autotutela per la sospensione delle procedure di riscossione ed esecutive.
All’istanza di autotutela, per poter essere accolta, deve essere allegato uno dei seguenti documenti:
- provvedimento di sgravio dell’ente creditore, che sia stato emesso almeno 30 giorni prima rispetto alla data di presentazione dell’istanza;
- provvedimento di sospensione amministrativa dell’ente creditore, che sia stato emesso almeno 30 giorni prima rispetto alla data di presentazione dell’istanza;
- sospensione giudiziale emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso parte. In caso di sospensione parziale, è richiesta l’indicazione dei tributi a cui si riferisce la sospensione;
- sentenza favorevole di un organo giudiziario (copia della sentenza o del dispositivo di sentenza) emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;
- copia del pagamento effettuato a favore dell’ente creditore avente data antecedente alla formazione del ruolo.
Nei casi sopra riportati e per i soli tributi indicati nei relativi provvedimenti, l’attività di riscossione e le procedure esecutive saranno sospese.
Entro i successivi 10 giorni, l’Agente della riscossione si attiverà nei confronti dell’ente creditore per avere conferma o meno della documentazione consegnata dal contribuente.
In caso di pagamento, effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, la sospensione riguarderà sia il tributo principale sia i relativi tributi accessori.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’istanza di autotutela, il cui fac-simile è reperibile sul sito dell’Agente della riscossione, www.equitaliagerit.it, debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, può essere inviata:
- al n. di fax 840 000 660;
- all’indirizzo di posta elettronica serviziocontribuenti@equitaliagerit.it
- presentata allo sportello.
Importante:
Le persone fisiche devono allegare all’istanza:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le persone giuridiche devono allegare all’istanza:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- visura camerale con data di emissione non anteriore a 6 mesi.
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